Il whistleblowing è un termine di origine anglosassone che si riferisce a un processo in cui i dipendenti di un'organizzazione, sia pubblica che privata, segnalano a specifici individui o entità (come le forze dell'ordine o le autorità pubbliche) possibili frodi, reati, illeciti o comportamenti irregolari commessi da altri membri dell'organizzazione. Colui che opera la segnalazione è chiamato whistleblower richiamando l’immagine di colui che attiva l’allarme, con un metaforico fischietto, sull’operato dei colleghi della organizzazione di appartenenza.
In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 è stata recentemente emanato il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”. Il decreto è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le disposizioni ivi previste sono efficaci dal 15 luglio 2023.
Le disposizioni del D. Lgs 24/2023 valgono anche per le istituzioni scolastiche come per tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Chi può segnalare:

➢ Dipendenti pubblici
➢ Lavoratori autonomi che svolgono attività presso la PA
➢ Collaboratori e liberi professionisti che svolgono la propria attività presso la PA
➢ Volontari e tirocinanti


Cosa si può segnalare:


Comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:
➢ illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
➢ illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e
benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
➢ atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
➢ atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
➢ atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.


Canali di segnalazione:


➢ interno (nell’ambito del contesto lavorativo);
➢ esterno (ANAC);
➢ divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di
raggiungere un numero elevato di persone);
➢ denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile.


Scelta del canale di segnalazione:


La scelta del canale di comunicazione non è più rimessa alla discrezione del whistleblower ma in via prioritaria è favorito l’utilizzo del canale interno e solo al ricorrere di specifiche condizioni è possibile utilizzare uno degli altri canali possibili.
I segnalanti possono utilizzare il canale esterno (ANAC) quando:
➢ non è prevista, nell’ambito del contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
➢ la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
➢ la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
➢ la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
I segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:
➢ la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in
merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
➢ la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
➢ la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o
coinvolto nella violazione stessa.

Segnalazioni interne

Per permettere di inviare in modo riservato segnalazioni interne è disponibile la casella di posta elettronica dedicata: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.